ABSTRACT
Il tema della corruzione e della prevenzione della corruzione è un tema oramai noto e indagato in tutti i suoi aspetti e analizzato con riguardo alla gran parte dei settori di rischio coinvolti. Lo stesso può affermarsi in tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, anche a fronte del rinnovato interesse suscitato dall’introduzione del nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) e dalle recenti disposizioni in materia contenute nel decreto legge “semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020, n. 76).
Il tema della prevenzione della corruzione nella prospettiva del danno erariale di cui si occupa il presente lavoro è invece meno approfondito per varie ragioni, che danno atto di alcuni aspetti, non solo trasformazioni e evoluzioni, ma anche tendenze e resistenze, che hanno caratterizzato il primo e il secondo fattore del rapporto.
Nel tentativo di affrontare il tema in un’ottica evolutiva, nella prima parte dello studio si darà conto di alcuni aspetti del sistema di prevenzione della corruzione, in particolare ci si interrogherà sulla natura delle disposizioni contenute nel piano nazionale anticorruzione per svolgere alcune considerazioni sui piani triennali adottati dalle singole amministrazioni e sui compiti del responsabile della prevenzione della corruzione. Come si cercherà di dimostrare, il ruolo di quest’ultimo, seppure centrale, non è esclusivo. Anzi, per quanto si dirà, l’analisi dei compiti in concreto svolti e della conseguente responsabilità rapportati alle mansioni per le quali è stato assunto, rischia di creare contraddizioni e criticità nel sistema contrattuale, ancor prima che nel sistema anticorruzione.
La successiva parte dell’analisi sarà dedicata al danno erariale, dapprima con riguardo alle tipologie di danno che la giurisprudenza ha ritenuto configurabili in presenza di un evento corruttivo, per poi ragionare sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la controversa figura del danno all’immagine.
Ci si concentrerà dunque su quella previsione della legge 190/2012, l’art. 1, c. 12, che mette a sistema i due temi oggetto di analisi, prevedendo la responsabilità per danno erariale e per danno all’immagine del responsabile della prevenzione della corruzione. L’analisi di quella norma diventerà l’occasione per ragionare dei temi di cui si è detto in modo congiunto e per confortare, da un lato, le perplessità sull’efficacia delle norme di prevenzione della corruzione e per confermare, dall’altro, la deviazione dell’illecito erariale di cui ci si occupa dai canoni tradizionali, perché, anticipando le conclusioni del ragionamento di seguito svolto, la responsabilità amministrativa del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sembra assumere i connotati di una responsabilità senza colpa, e dunque oggettiva. La norma così costruita, cioè, sembra non tenere in adeguata considerazione le conseguenze dell’assunto di cui si cercherà di dar conto nei suoi tratti essenziali e cioè che la legge 190/2012 ha invero creato un sistema di organizzazione, che, lungi dal coinvolgere un unico soggetto, vede la compartecipazione di più soggetti e più coerentemente dovrebbe essere valutato anche in sede giudiziale nel suo complesso, come un sistema di responsabilità congiunte e davvero condivise.
In sintesi, un sistema normativo che sotto il profilo dell’organizzazione si caratterizza per elementi di trasformazione su più aspetti (oggettivo, soggettivo, procedimentale), sotto il profilo della responsabilità, si trova a scontrarsi con una profonda resistenza al cambiamento.
Lo “scarto” tra i due binari del rapporto così sinteticamente delineato e approfondito nel lavoro, rende però incerto quello che era l’obiettivo della legge 190/2012 “di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il modello delineato dalla legge anticorruzione e a più riprese modificato da leggi successive, presenta in definitiva astratte potenzialità come modello organizzativo, ma, per come di fatto è applicato, rischia di restare inefficiente come strumento di prevenzione della corruzione. Le ragioni della inefficienza sono varie, ma non sembra azzardato concludere, e obiettivo del lavoro è provare a rendere l’assunto convincente, che il deficit sotto il profilo della responsabilità erariale possa rappresentare un ostacolo rilevante nell’attuazione di quel sistema.