ABSTRACT
LA DIMENSIONE MULTILIVELLO DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM
Miriana Lanotte
La portata del principio del ne bis in idem – principio di civiltà giuridica presente a livello nazionale (art. 649 c.p.p.), ma anche nell’ordinamento dell’Unione europea (art. 50 CDFUE) e nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (art. 4 Prot. 7 CEDU) – non può essere compresa se non attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia, che, nel tempo, hanno individuato i presupposti operativi del citato principio.
L’evoluzione della giurisprudenza sovranazionale ha modificato la natura della garanzia del ne bis in idem: da principio processuale, finalizzato a vietare la duplicazione dei procedimenti, questo assume un significato sostanziale, atto ad evitare la duplicazione della sanzione e ispirato a logiche di proporzione della stessa. Tale nuova accezione del principio deriva dalla necessità di attuare nel sistema nazionale gli obblighi di tutela imposti dall’Unione europea, volti a contrastare la criminalità che, sfruttando le potenzialità della libera circolazione, assume una dimensione transnazionale. Proprio in ragione dell’esigenza di garantire una tutela effettiva in alcuni specifici ambiti, si pensi al settore degli abusi di mercato e dei reati tributari, la Corte di Strasburgo, nella sentenza A e B c. Norvegia, e la Corte di Lussemburgo, nei casi Menci, Garlsson, Di Puma e Zecca, hanno delineato il nuovo volto del principio del ne bis in idem.
Uno degli interrogativi che permane, però, è se entrambe le Corti declinino nello stesso modo il divieto della doppia sanzione, ovverosia se i criteri – che il giudice nazionale dovrà utilizzare per comprendere se sia in presenza di una violazione del principio del ne bis idem – dettati dalla Corte EDU nella sentenza A e B c. Norvegia siano coincidenti con quelli delineati dalla Corte di giustizia negli ultimi arresti giurisprudenziali. Se è vero che in un sistema multilivello i gradi di tutela dei diritti possono essere diversi, bisogna, invero, sottolineare che la compresenza di fonti e interpretazioni nazionali e sovranazionali dovrebbe essere sempre orientata verso la protezione maggiore di quegli stessi principi.