Descrizione
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, la speranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Persino agli autori dei reati più estremi va riconosciuta la capacità di cambiare e quindi il diritto di sperare di avere, un giorno, espiato le proprie colpe. Sin dalla sua sentenza nel caso Kafkaris v. Cipro, la Corte ha stabilito un nesso tra il diritto del detenuto alla speranza e la “prospettiva di scarcerazione”. Nel caso Vinter v. Regno Unito, la Corte ha deciso che, poiché la disciplina britannica dell’ergastolo non prevedeva una realistica prospettiva di ottenere la liberazione, quel tipo di pena assumeva carattere inumano e degradante, in quanto tale incompatibile con l’art. 3 CEDU. Questo principio è stato ribadito in Hutchinson v. Regno Unito. Di recente, nel caso Marcello Viola v. Italia (2), la Corte ha sottolineato l’importanza della riabilitazione e della risocializzazione quali scopi giustificativi della pena.
Durante il presente seminario online, i relatori affronteranno, attraverso il prisma della giurisprudenza europea, alcuni degli aspetti più attuali e controversi sollevati dal principio di umanità delle pene. Essi si soffermeranno su questioni quali:
- la compatibilità dell’ergastolo ostativo con i diritti fondamentali;
- l’incerta nozione del diritto alla speranza;
- a quali condizioni l’ergastolo non è più giustificabile dal punto di vista penologico;
- quale tipo di riesame periodico del processo di rieducazione può soddisfare gli standard di umanità ex art. 3 CEDU.
Il seminario è rivolto a studenti, studiosi della materia e operatori nel campo dei diritti fondamentali.